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Come si vota

La Redazione
come si vota
Italiani chiamati alle urne per Camera e Sentato. Novità, il tagliando antifrode
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n Alle elezioni politiche si andrà a votare con la nuova legge nelettorale, il cosiddetto Rosatellum bis. È un sistema misto nmaggioritario e proporzionale, che prevede 232 collegi uninominali per nla Camera e 116 per il Senato, ciascuno dei quali avrà il proprio nvincitore. A questi vanno aggiunti i collegi proporzionali – 63 per la nCamera, 34 per il Senato – che eleggeranno i restanti parlamentari. Sonon 18, infine, i deputati e senatori eletti nella circoscrizione Estero. nIl Rosatellum prevede un candidato di coalizione e un listino bloccato nlegato a ciascuna lista, nessun voto disgiunto e una ripartizione dei nseggi sul quale peseranno anche le cosiddette “quote rosa“. Ecco nel ndettaglio come si vota.

n Un’unica scheda, no al voto disgiunto
n Il voto è unico e non è prevista la possibilità del voto disgiunto. nSull‘unica scheda saranno riportati i nomi dei candidati per i collegi nuninominali e plurinominali. Sotto al loro nome ci saranno i simboli ndella lista o delle liste collegate, corredate dei nomi dei candidati nnel collegio plurinominale. Due le modalità a disposizione: mettendo un nsegno sulla lista il voto andrà alla lista stessa e al candidato nsostenuto all’uninominale; mettendo un segno sul candidato nall’uninominale il voto viene esteso automaticamente alla lista e, nel ncaso di coalizione, sarà distribuito tra le liste che lo sostengono nproporzionalmente ai risultati delle liste stesse in quella ncircoscrizione elettorale. Ammesse le pluricandidature: ciascuna lista npuò presentare il suo candidato in un collegio uninominale e in massimo 5n plurimoninali.

n Chi viene eletto
n Nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che conseguen il maggior numero dei voti. Per i seggi da assegnare alle liste nei ncollegi plurinominali, il riparto avviene a livello nazionale, con nmetodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano nsuperato le soglie di sbarramento. Il deputato eletto in più collegi nplurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui nappartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al ntotale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio nuninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel ncollegio uninominale.

n Sbarramento: al 3% per le liste e al 10% per le coalizioni
n I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è nunica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati nunitari nei collegi uninominali. Lo sbarramento è al 3% per le singole nliste e al 10% per le coalizioni. Per le coalizioni non vengono comunquen computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell’1 nper cento. Se una lista non raggiunge il 3% ed è parte di una coalizionen i voti vengono, a quel punto, “dirottati” al partito prevalente nall’interno dell’alleanza. Il candidato eletto in un collegio nmaggioritario (vince chi ha un voto in più) mantiene il seggio anche se nil partito a cui appartiene viene escluso dalla ripartizione nproporzionale. La legge non ha alcun premio di maggioranza né alcun nvincolo che impedisca, nel post-voto, ai partiti di “cambiare” alleati.

n I numeri per governare
n Secondo un calcolo sommario, alla coalizione o alla lista vincente nservirebbe il 42% circa dei voti per ottenere una maggioranza assoluta. nDa qui la possibilità che il partito o la coalizione vincente non abbia in “numeri” per fare un governo in autonomia. La ripartizione dei seggi ntra le liste nei collegi proporzionali avviene su base nazionale per la nCamera, su base regionale per il Senato.

domenica 4 Marzo 2018

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