Premessa
Per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento nonché dei benefici normativi e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria "per la realizzazione di investimenti” le imprese di tutti i settori devono essere in possesso del DURC (art. 1 DM 24/10/2007).
Il DURC è altresì richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi per l'assegnazione di appalti pubblici o per l'abilitazione (permesso di costruire o DIA) alla esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia (Circolare Ministero del lavoro del 30 gennaio 2008, n. 5) nonché ai fini dell’attestazione SOA, per l'iscrizione all'Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale (Circolare Inail 7/2008).
A decorrere dal 1° gennaio 2008, la normativa di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 trova piena applicazione (Circolare Inps n. 51 del 18 aprile 2008).
Il documento di regolarità contributiva è rilasciato (art. 1 e 2 DM 24/10/2007):
- dall’Inps e dall’Inail. Previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, ciò in quanto il DURC è una certificazione che interessa l'intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite dall'lNPS e dall’INAlL.
- con riferimento ai datori di lavoro dell’edilizia, dalle Casse edili. Solo le Casse costituite "da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" possono essere ammesse al rilascio della certificazione di regolarità contributiva, anche in considerazione che solo per quest'ultime e verificato il rispetto del principio di reciprocità, che comporta il riconoscimento dei versamenti effettuati presso ciascuna Cassa ai fini della ricostruzione unitaria della posizione lavorativa del lavoratore edile la cui attività, notoriamente, è caratterizzata da una forte mobilità tra diverse aziende.
Tale principio di reciprocità implica altresì il riconoscimento del fondamentale principio dell'autonomia contrattuale tra le parti sociali del settore, in base al quale un'azienda che applica un contratto collettivo diverso da quello che istituisce la Cassa edile cui si rivolge per ottenere il DURC ha diritto ad ottenere ugualmente il Documento, sulla base della dimostrazione della applicazione del proprio contratto collettivo di riferimento.
- in via sperimentale dagli enti bilaterali (art. 2, comma 1 lettera h) D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003). Si ritiene che la certificazione di regolarità contributiva rilasciata, diversamente da quanto avviene per le Casse Edili (come meglio detto più avanti), non possa che riguardare la correttezza dei versamenti nei soli confronti di INPS e INAIL ovvero degli altri Istituti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.
Il DURC attesta, pertanto, la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell’edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.
Soggetti obbligati
Il DURC è obbligatorio:
- per le imprese di tutti i settori ;
- per tutti i datori di lavoro;
- per i lavoratori autonomi per l'assegnazione di appalti pubblici o per l'abilitazione (permesso di costruire o DIA) alla esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia nonché ai fini dell’attestazione SOA, per l'iscrizione all'Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale.
In sintesi è richiesto (Circolare Inps n. 51 del 18 aprile 2008):
- ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati in edilizia;
- ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Requisiti
Gli istituti previdenziali attestano la regolarità contributiva a condizione che (art. 5):
- ci sia la correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- ci sia corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- non ci siano inadempienze in atto.
Tale regolarità sussiste inoltre in caso di:
- richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- istanza di compensazione per la quale sia stato documento il credito.
La regolarità nei confronti della Cassa edile è valida in caso di:
- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
- dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo le specificità previste per le Casse Edili) (Circolare Ministero lavoro del 30 gennaio 2008, n. 5).
Si ribadisce che l’accertamento della regolarità contributiva è riferito alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data in cui si effettua la verifica, purché nei termini stabiliti per il rilascio del certificato o per la formazione del silenzio assenso.
Modalità di richiesta
Il DURC è richiesto dagli interessati mediante l’ausilio di apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali (art. 3), normalmente attraverso strumenti informatici.
La richiesta deve essere effettuata obbligatoriamente con le modalità telematiche:
- dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di Attestazione e Qualificazione delle Aziende (SOA);
- dai consulenti del lavoro;
- da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali (art. 1 Legge del 11 gennaio 1979, n. 12).
Ai fini del rilascio del DURC l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali (allegato A) (art. 9).
Appalti pubblici
Nell’ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture) si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla legge" (art. 16-bis, comma 10, DL 185/2008 conv. con modif. Legge n. 2/2009).
Pertanto, l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti (Nota Inail n. 2724 del 04 febbraio 2009).
Nulla cambia sotto il profilo operativo e procedurale.
Rilascio del documento
Gli Istituti previdenziali rilasciano il DURC entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in 30 giorni dai rispettivi atti regolamentari mentre le Casse Edili e gli Enti Bilaterali rilasciano il DURC nei termini previsti dalla convenzione (art. 6).
II termine di 30 giorni decorre dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso in mancanza dei requisiti (art. 7, comma 3)”. Tale sospensione del termine di 30 giorni per l’emissione del DURC, sino ad un massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione della irregolarità, consente di sanare la propria posizione.
Il DURC verrà trasmesso al richiedente mediante raccomandata A/R ovvero tramite posta elettronica certificata.