Il Senato ha approvato in data 22 Dicembre 2009, la Finanziaria 2010 (Legge numero 191 del 23 Dicembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 30 Dicembre 2009)
Analizziamo le principali novità raggruppate per categorie di soggetti e successivamente approfondiamo gli intereventi a favore delle famiglie e dei lavoratori.
LE IMPRESE:
- Ricerca: la dote del credito d’imposta per la ricerca cresce di 200 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e si somma alle risorse già stanziate: 654 milioni per il 2010 e 65,4 per il 2011.
- Sostegno alle PMI: le PMI potranno costituire fondi comuni gestiti da Sgr che abbiano per oggetto sociale uno degli scopi istituzionali della Cassa depositi e prestiti;
- Banca del Sud: nasce la Banca del mezzogiorno Spa. Potranno farne parte lo stato, in qualità di socio fondatore, e i soggetti privati chiamati a farne parte da un comitato promotore ad hoc;
LE FAMIGLIE:
- Ristrutturazioni edilizie: proroga fino al 2012 del bonus del 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie, mentre l’Iva viene fissata al 10 per cento;
- Cedolare secca: in via sperimentale e solo per la provincia dell’Aquila viene introdotta la cedolare secca al 20 per cento del reddito Irpef sulla locazione degli immobili;
- Taglio dell’acconto Irpef per il 2009 : riduzione del 20 per cento dell’acconto di novembre dell’Irpef, disposta con il decreto legge numero 168 del 23 Novembre 2009;
I LAVORATORI:
- Lavoro privato:
destinati 860 milioni alla proroga per un altro anno della detassazione del salario di produttività;
aumento dell’indennità per i Collaboratori a Progetto;
semplificazione dei requisiti d’accesso agli ammortizzatori sociali;
proroga di 12 mesi per gli ammortizzatori sociali in deroga;
- Lavoro pubblico:
3,4 miliari, con riguardo al triennio 2010-2012, per la copertura della vacanza contrattuale relativa al primo rinnovo triennale degli statali;
dal 1° Gennaio 2011, le competenze fisse e accessorie dei dipendenti pubblici saranno pagate in un’unica busta paga con conseguenti risparmi stimati in 200 milioni.
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Ristrutturazioni – proroga della detrazione Irpef del 36 per cento
La detrazione Irpef del 36 per cento, per le ristrutturazioni edilizie, è stata prorogata al 2012
La detrazione Irpef del 36 per cento spetterà ancora con riguardo agli anni 2010, 2011 e 2012; viene mantenuto il limite massimo di spese su cui calcolare l’aliquota del 36 per cento che resta fissato ad Euro 48 mila per ogni unità immobiliare. Da ricordare come per poter beneficiare della detrazione, il costo della manodopera deve essere evidenziato distintamente in fattura la quale deve essere pagata tramite bonifico bancario e postale con evidenza della
causale del versamento
il codice fiscale del soggetto che effettua i pagamento
il codice o partita iva del beneficiario del pagamento
Il differimento di un anno riguarda anche la disposizione di favore introdotta per l’acquisto di immobili ristrutturati ; in questo caso l’agevolazione andrà applicata sugli interventi di recupero e risanamento conservativo e di ristrutturazione relativi ad interi fabbricati purché effettuati entro il 31 Dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e/o da cooperative edilizie. La vendita o l’assegnazione dell’immobile dovrà avvenire entro il 30 Giugno 2013.
Anche in questo caso dunque devono essere rispettate alcune condizioni:
1) l’acquisto o l’assegnazione dell’unità immobiliare deve essere effettuato entro il 30 Giugno 2013;
2) l’unita abitativa oggetto di cessione o di assegnazione, deve far parte di un edificio sul quale sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia;
3) l’impresa ha l’onere di effettuare i lavori sopra menzionati nel periodo intercorrente tra il 1° Gennaio 2008 ed il 31 Dicembre 2012.
In tale ipotesi, l’aliquota del 36 per cento va calcolata su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobili, come indicati nell’atto di acquisto o di assegnazione. L’importo di computo , da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, non può in ogni caso oltrepassare la soglia massima fissata in Euro 48 mila.
I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni , proprietari o titolari di un diritto reale sull’unità abitativa oggetto dell’intervento edilizio, possono decidere di suddividere la detrazione del 36 per cento in cinque rate per coloro che hanno più di 75 anni e in tre quote annuali per gli ultra 80enni ; le rate devono comunque essere costanti e di pari importo.
In caso di vendita o di successione dell’immobile oggetto di intervento , i benefici afferenti la detrazione del 36 per cento possono vengono trasferiti all’acquirente o all’erede. All’acquirente vengono peraltro attribuite solamente le detrazioni non ancora utilizzate in tutto o in parte dal venditore.
In caso di morte dell’avente diritto, l’agevolazione si trasmette, integralmente, solamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Il familiare convivente che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se non proprietario dell’unità abitativa, può beneficiare della detrazione in oggetto.
Nel caso in cui gli interventi di recupero effettuati nel corso dell’anno si sostanzino nella mera prosecuzione di interventi già iniziati dopo il 1° Gennaio 1998, ai fini del calcolo del limite massimo si deve tener conto anche delle spese sopportate in anni pregressi.
Riduzione acconto Irpef
I commi 6-8, dell’articolo 2 della Finanziaria 2010 si occupano della riduzione dell’acconto Irpef. Considerato che il D.L. n. 168/2009 non verrà convertito in legge, entra in Finanziaria il differimento di 20 punti percentuali dell'acconto Irpef 2009 previsto dall'art. 1 dello stesso Decreto. Si prevede, in particolare, il riconoscimento, ai contribuenti che hanno determinato l’acconto dovuto senza applicare la riduzione prevista e che, quindi, hanno effettuato un maggiore versamento (99% in luogo del 79%), di un credito d'imposta di importo pari all'eccedenza versata e da utilizzare in compensazione sin dal primo pagamento tramite modello F24.I sostituti che hanno trattenuto al lavoratore e versato all'Erario un acconto maggiore, sono tenuti a restituire ai lavoratori, nella retribuzione del mese di dicembre 2009, l'eventuale eccedenza trattenuta. La quota restituita al lavoratore dipendente potrà essere recuperata dal sostituto d’imposta a partire dai primi versamenti utili.
Acquisto prima casa
Per favorire l’accesso al credito da parte delle giovani coppie che intendano acquistare una prima casa, l’art. 2, comma 39, della Finanziaria modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa (art. 13, comma 3-bis, D.L. n. 112/2008), cambiandone la denominazione e la finalità.
Da fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, il fondo diviene, infatti, finalizzato ad agevolare l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Con apposito Decreto verranno stabilite le modalità di accesso al Fondo e le modalità di funzionamento del medesimo.
INTERVENTI PER I LAVORATORI
Indennità ai Co.co.co.
Il Decreto anti-crisi aveva introdotto, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, una misura per il sostegno del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti.
Ora, la Finanziaria 2010 amplia i requisiti e la misura di tale istituto sperimentale.
Sale, infatti, al 30% del reddito lordo percepito nell’anno precedente (prima era al 20%), e comunque non superiore a 4.000 euro, la misura della speciale indennità una tantum prevista in caso di perdita del lavoro da parte di questi soggetti.
L’una tantum spetterà in presenza delle seguenti condizioni:
• reddito fino a 20.000 euro (prima fino a 13.819 euro) e superiore a 5.000 euro;
• almeno un versamento contributivo alla Gestione Separata Inps nell’anno di riferimento (prima occorrevano almeno 3 mesi);
• almeno tre mensilità contributive alla Gestione Separata Inps nell’anno precedente;
• operare in regime di monocommittenza;
• aver perso il contratto di lavoro da almeno 2 mesi.
Incentivi ai datori di lavoro
Viene estesa la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità, in via sperimentale per il 2010, ai datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni.
La durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità suddetta, con almeno 35 anni di età contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per il 2010.
Dipendenti – imposta sostitutiva al 10 per cento per i premi di produttività
I commi 146 e 147 dell’articolo 2 della Finanziaria 2010 prevedono che le somme erogate ai dipendenti per produttività ed efficienza verranno tassate con l’aliquota del 10 per cento anche tutto il 2010. Vengono così prorogate le agevolazioni contenute nell’articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto Legge numero 93 del 2008.
La Finanziaria non introduce una nuova disciplina, ma riprende disposizioni già esistenti con le regole e le limitazioni già in vigore ovvero anche per il 2010 l’importa massimo agevolabile rimane di 6mila euro al lordo dell’imposta sostitutiva del 10 per cento ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. L’agevolazione si sostanzia nell’applicare l’imposta sostitutiva al posto dell’Irpef ordinaria e delle addizionali.
Tra le condizioni da rispettare per poter beneficiare dell’agevolazione permane il limite di reddito del lavoratore il quale non deve aver realizzato, nell’anno precedente ovvero nel 2009, un reddito di lavoro dipendente superiore ad Euro 35 mila. Il reddito da prendere in considerazione è quello assoggettato a tassazione ordinaria, escludendo in tal modo quelli a tassazione separata. Ai fini del computo del massimale vanno invece considerati i redditi derivanti da attività svolta all’estero ; l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore nel 2009 non abbia realizzato alcun reddito
Non possono fruire dell’agevolazione i titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, come ad esempio i collaboratori a progetto ovvero coordinati e continuativi.
Possono beneficiare dell’agevolazione le somme erogate a livello aziendale, per aumentare la produttività, l’innovazione e l’efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. L’agevolazione fa riferimento alle somme in denaro che verranno erogate nel periodo intercorrente tra il 1° Gennaio 2010 ed il 12 Gennaio 2011 ; l’imposta sostitutiva continuerà ad essere applicata in modo automatico da parte del datore di lavoro, il quale è obbligato a rilasciare il modello CUD per il 2009.
Nel caso in cui il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’agevolazione non fosse lo stesso che dovrà rilasciare il CUD per l’anno in corso, il lavoratore beneficiario dovrà comunicare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente per il 2009 ; comunicazione identica dovrà essere predisposta qualora, nel corrente anno, il lavoratore non abbia maturaro alcun reddito di lavoro dipendente.
Previdenza agricola
Il comma 49 dell’art. 2 dispone l’ulteriore proroga, fino al 31 luglio 2010, della rideterminazione di alcune agevolazioni per i datori di lavoro agricoli di zone agricole svantaggiate o territori montani particolarmente svantaggiati.
Proroghe ammortizzatori sociali
Sono, inoltre, prorogate al 2010 alcune disposizioni del “Decreto anti-crisi” (art. 19 del D.L. n. 185/2008) che erogavano specifici ammortizzatori sociali per il 2009 (indennità di mobilità Cigs, mobilità, liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti per crisi, Cigs per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro Spa, indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).
E’ prevista anche la possibilità di concessione "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi.
Somministrazione del lavoro e staff leasing
I commi 142 e 143 dell’art. 2 intervengono in materia di somministrazione del lavoro, modificando i casi in cui è vietato il ricorso alla somministrazione a tempo determinato e reintroducendo la fattispecie dello “staff leasing” (precedentemente abrogato ad opera della Finanziaria 2008), cioè della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Si tratta di un particolare tipo di contratto commerciale con cui un’impresa (utilizzatrice) si rivolge ad un’altra (somministratrice) per la fornitura di manodopera ed il lavoratore resta comunque alle dipendenze effettive di quest’ultima.
Reinserimento lavoratori svantaggiati
La Finanziaria 2010 contiene, poi, specifiche misure sperimentali finalizzate all'inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati.
In particolare, si prevede un incentivo economico a favore delle agenzie per il lavoro per ogni lavoratore intermediato che venga assunto. L'incentivo è legato alla fattispecie lavorativa conseguita.
I benefici sono riconosciuti anche agli operatori privati accreditati.
Incentivo ai datori di lavoro che non licenziano
E’ previsto per il 2010 (nei limiti di 12 milioni di euro) un incentivo erogato dall'Inps per i datori di lavoro le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria .
L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore ed è erogato secondo procedure ad hoc.