Attualità

Multata grazie a un video: il Giudice le dà ragione

La Redazione
Video incriminato
Gli enti accertatori non possono usare video e immagini tratte dai social per multare i cittadini. Il Giudice di Pace bacchetta la Polizia Stradale e la Prefettura per aver sanzionato un'anziana signora
scrivi un commento 255

Un video che era diventato virale su tutti i social, in particolare nFacebook, Instagram e Whatsapp e che era stato condiviso da migliaia di nutenti in poche ore, riprendeva un’anziana signora che sarebbe stata n“rea” di aver effettuato una manovra apparentemente non proprio consona nai dettami del Codice della Strada e che con estrema nonchalance avrebben ripreso la marcia rimettendosi sulla strada lo scorso febbraio.

Non nsolo sorrisi e battute a gogo per la platea del pubblico globale della nrete, ma anche una serie di conseguenze per l’anziana automobilista che nsi era vista immediatamente convocata dalla Polizia Stradale e poi nnotificato l’avvio della revisione della patente di guida e non ultimo nun verbale al Codice della Strada con sospensione della patente di guidan e decurtazione di dieci punti. Ma l’arzilla signora, dotata di una nbrillantezza fuori dal comune per l’età anagrafica, non ha desistito e ndopo essersi rivolta allo “Sportello dei Diritti”,n dapprima ha proposto ricorso prefettizio, che veniva rigettato npressoché de plano e senza aver preso atto delle numerose doglianze ndedotte, e poi opposizione innanzi al Giudice di Pace ritenendon assolutamente illegittimo l’accertamento e la successiva ordinanza ningiunzione del Prefetto.

Il magistrato onorario, nella persona ndell’avvocato Antonella Santoro, ha accolto in toto le motivazioni ndell’automobilista con la sentenza n. 4559/2018 depositata lo scorso 2 nnovembre, statuendo che non è prevista alcuna disposizione normativa chen consenta il rilevamento dell’infrazione «mediante la visione postuma din filmati». Nel caso in questione, infatti, – si legge sempre in sentenzan – «gli agenti non indicano alcuna motivazione a sostegno dell’omessa nimmediata contestazione ma dichiarano che la violazione è emersa a nseguito di accertamenti esperiti ed ultimati in data odierna.»

Per nGiovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,n al di là della vicenda che più che destare allarme aveva ingenerato nilarità in rete per l’assenza di alcuna conseguenza negativa per la nsicurezza stradale, la decisione in questione mette un freno nei nconfronti delle forze di Polizia Stradale e dei Prefetti cui è demandaton il controllo della legittimità degli atti delle prime, alla possibilitàn di utilizzare il tam tam dei social per l’accertamento d’infrazioni chen devono essere al contrario verificate con i criteri oggettivi statuiti ndal Codice della Strada e relativo regolamento. In tal senso, è bene nricordare come evidenziato anche nei ricorsi proposti dall’anziana, che nle violazioni al codice della strada debbano essere sempre accertate nsecondo i crismi dettati dagli articoli 200 e 201 del C.d.S. e relativo nart. 383 del Regolamento d’Attuazione che prescrivono le modalità nspecifiche di contestazione e verbalizzazione delle violazioni alla nnormativa sistemica che regolamenta la circolazione stradale e che altren modalità non solo lederebbero il sacrosanto principio costituzionale ndel diritto di difesa di cui all’art. 24 della Carta, ma porterebbero adn un vero e proprio Far West del diritto in cui i social network e i nprivati con i propri dispositivi dotati di un’infinità di applicazioni nche non assicurano alcuna garanzia di genuinità dei fatti documentati, nfarebbero il bello e cattivo tempo nella gestione della circolazione nstradale, lasciando al caos l’accertamento delle infrazioni che, al ncontrario, è puntualmente e analiticamente disciplinato dalle norme del nCodice della Strada.

Il primo round è, quindi, vinto. Ora la seconda nparte di una vicenda che riguarda prima di tutto la tutela della n«certezza del diritto», si combatterà innanzi al Tar di Lecce dove il 13n novembre verrà discusso il ricorso al procedimento di revisione della npatente avviato sempre a seguito dell’utilizzo del video in questione.

martedì 13 Novembre 2018

Argomenti

Notifiche
Notifica di
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Le più commentate della settimana