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Covid-19: «niente distanziamento sociale per congiunti o contatti abituali»

La Redazione
Distanziamento
Ordinanza n. 283 sulla integrazione e l'aggiornamento delle linee guida regionali per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali
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Iln presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al fine di assicuraren la chiarezza delle regole e soddisfare esigenze di semplificazione, nunitarietà e organicità della disciplina, ha emanato oggi l’ordinanza nn. 283 sulla integrazione e l’aggiornamento delle linee guida regionali nper la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali.

Con l’ordinanza odierna:

1) n Si dispone l’approvazione delle Linee guida regionali (allegato 1) ncontenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagion da applicare a tutte le attività economiche, produttive e sociali n attualmente riaperte nel territorio della Regione Puglia, debitamente nintegrate ed aggiornate all’attualità.

2) n si dispone che in tutti gli ambiti delle attività economiche, nproduttive e sociali, ove sia espressamente prevista la deroga al ndistanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga è estesa nanche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono nrelazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di nrafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo ntale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti ninteressati.

3) n Si dispone infine che nei mezzi di trasporto privati, muniti di nmascherina o adeguata protezione delle vie aeree, possono viaggiare, nnel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, conviventi, ncongiunti o frequentatori / commensali abituali, afferendo tale ncircostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti ninteressati.

Conn l’ordinanza odierna si è inteso adeguare l’esercizio della attività neconomiche produttive e sociali riaperte nel territorio regionale, nall’attuale regime di libertà di relazioni sociali, prevedendo che in ntutti gli ambiti di queste attività, ove sia espressamente prevista la nderoga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga npossa essere estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le nquali si intrattengano relazioni sociali abituali n(frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza nall’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

Allon stesso modo, con l’ordinanza odierna si è inteso disciplinare nl’utilizzo dei mezzi di trasporto privati adeguandolo all’attuale regimen di libertà di relazioni sociali, consentendo che su tali mezzi, seppurn muniti di mascherine a protezione delle vie respiratorie, possano nviaggiare, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, nconviventi, congiunti o frequentatori/commensali abituali, afferendo ntale circostanza all’esclusiva responsabilità individuale dei soggetti ninteressati.

mercoledì 8 Luglio 2020

(modifica il 18 Luglio 2022, 18:36)

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