La Giunta regionale ha approvato la proroga sino al 31 marzo del 2021 dei certificati di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito rilasciati a seguito di autocertificazione e validi fino 30/09/2020.
La proroga si rende necessaria, nell’ambito delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per evitare l’affollamento di persone presso gli uffici delle ASL locali.
La proroga si applica ai seguenti codici di esenzione:
E01, E02,E03, E04, E94, E95 ed E96
i codici E03 e E04 valgono per l’esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci;
i codici E01 e E02 valgono per l’esenzione per visite ed esami specialistici;
i codici E94, E95 e E96 valgono per l’esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci.
Resta fermo che l’assistito è responsabile di un eventuale utilizzo improprio dell’attestazione di esenzione all’atto della prescrizione, qualora si siano modificate le condizioni in modo da determinare la perdita del diritto, ed è suscettibile dell’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di autocertificazione (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).